Procedimento Domanda di Brevetto

by Avv. Nicola Ferrante
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Una domanda di brevetto si compone delle seguenti parti:

- un titolo che descrive il brevetto in maniera sintetica;

- un riassunto che deve descrivere le caratteristiche principali dell’invenzione;

- una descrizione che deve descrivere dettagliatamente l'invenzione, in modo da permettere ad un tecnico medio del settore di realizzarla;

- una o più  rivendicazioni che definiscono l'ambito di protezione del brevetto;

- uno o più  disegni per facilitare la discrezione e le interpretazioni delle rivendicazioni.

Una carenza d’iscrizione o l'omissione di particolari importanti che non consenta la realizzazione del invenzione è motivo sufficiente per la nullità del brevetto.

Il Codice della Proprietà Industriale stabilisce che l'ambito di protezione di un brevetto è definito dalle rivendicazioni, che  devono essere sufficientemente ampie da proteggere adeguatamente l'idea e al tempo stesso sufficientemente specifiche da non comprendere ciò che già esiste e che quindi non può essere brevettato. Le rivendicazioni vanno interpretate anche sulla base della descrizione e dei disegni. Solitamente in una domanda di brevetto si inizia da una rivendicazione principale, che descrive l'invenzione nella sua forma più ampia e  generale, per passare alle rivendicazioni dipendenti che vanno a dettagliare in modo sempre più specifico l'invenzione stessa.

Il deposito della domanda può venire in forma cartacea presso la sede dell’Ufficio Marchi e Brevetti  a Roma o  presso le Camere di Commercio distribuite sul territorio, oppure forma telematica.

Il diritto al  brevetto nasce in capo all'autore dell'invenzione che ha il diritto morale inalienabile di essere riconosciuto come tale.  I diritti patrimoniali nascenti dalle invenzioni sono invece alienabili e trasmissibili  e spettano all'autore e ai suoi aventi causa. Tali diritti possono quindi essere ceduti dall'inventore a terzi a titolo oneroso. In particolare il brevetto conferisce al titolare il diritto di vietare a terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere, importare un determinato prodotto e, nel caso in cui  oggetto del brevetto sia un procedimento, il diritto di vietare a terzi di applicare il procedimento, nonché di usare, mette in commercio, vendere o importare il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento brevettato. Rimangono escluse dal divieto di realizzare l'invenzione atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali o per sperimentazioni.

I diritti esclusivi derivanti dalla  brevettazione sono conferiti con la concessione del brevetto e gli effetti  decorrono dalla data in cui la domanda con la descrizione, le rivendicazioni e gli eventuali disegni è resa accessibile al pubblico, cioè 18 mesi dopo  del deposito della domanda stessa. Un brevetto per invenzione industriale ha una durata di vent'anni dalla data del deposito della domanda, mentre un modello di utilità ha la durata di dieci anni dalla data di deposito.

Un brevetto può essere nullo e quindi privo di ogni effetto dall'origine, oppure decadere e  quindi non avere effetto a partire da una certa data. Sia ha decadenza se il titolare non paga le tasse di mantenimento e in questo caso tutti gli atti compiuti in precedenza rimangono validi.

Diversamente un brevetto può essere nullo se l'invenzione non è brevettabile oppure se manca dei  requisiti  di novità dell’inventiva, industrialità o liceità. Un'altra causa frequente di nullità è l’insufficiente descrizione del brevetto, visto che nella domanda di brevetto l'inventore non può nascondere particolari significativi della sua invenzione. Inoltre, il brevetto può essere nullo se l'oggetto del brevetto, cioè quando viene rivendicato, si estende oltre il contenuto della domanda iniziale. Un ulteriore caso di nullità è quello in cui il titolare del brevetto non aveva diritto di ottenerlo, ad esempio perché l'invenzione originaria apparteneva ad un altro soggetto. La nullità comporta che brevetto sia privo di efficacia  dall'origine, con effetto retroattivo. 

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