Il Regolamento CE n. 207/2009 ha istituito il marchio comunitario, che è un marchio a valenza transnazionale avente carattere unitario e indivisibile, con effetti che si estendono in tutta l'Unione Europea a partire da un'unica procedura di deposito.
Possono costituire marchi comunitari di segni riproducibili graficamente, a patto che tali segni siano atti a distinguere prodotti o servizi di un'impresa da quelli di altre imprese. Possono quindi rientrare tra i segni suscettibili di essere depositati come marchio:
- le parole, inventate o appartenenti alla lingua conosciuta;
- i nomi e cognomi;
- le firme;
- le lettere;
- le sigle, le combinazioni lettere, i numeri e i segni, in logo;
- gli slogan;
- i disegni, le figure e i pittogrammi;
- le immagini di persone;
- gli insiemi di parole o di elementi grafici, nonché i segni complessi che associano segni verbali e i segni grafici come le etichette;
- i marchi tridimensionali come le forme di prodotti o le loro confezione;
- i colori o le combinazioni di colori;
- i marchi sonori.
Qualsiasi persona fisica o giuridica, compreso gli enti di diritto pubblico, può diventare titolare del marchio. La domanda di deposito del marchio comunitario potrà essere presentata presso l'Ufficio Marchi e Brevetti di Roma. Il marchio dovrà essere riprodotto nella domanda, che dovrà contenere una descrizione dello stesso.
La domanda di registrazione comunitaria può essere respinta esclusivamente per carenza di legittimazione, per irregolarità della domanda e per motivi di irregolarità delle caratteristiche del segno in cui si chiede la registrazione. Sono quindi esclusi dalla registrazione i segni che non hanno capacità di istintiva, come segni corrispondenti a termini generici, segni che servono per disegnare la specie, la qualità, la quantità, il valore, la provenienza di un prodotto, o i segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o nelle consuetudini del commercio.
Ove non vengano riscontrati impedimenti assoluti alla registrazione la domanda viene pubblicata sul bollettino ufficiale dei marchi comunitari in tutte le lingue dell’Unione Europea. Dalla data di pubblicazione decorre il trimestre concesso ai terzi titolari di diritti anteriori perché possano opporsi alla registrazione, facendo valere eventuali impedimenti alla domanda di registrazione.
Marchio Comunitario si acquista con la registrazione, che dura 10 anni dalla domanda di deposito ed è rinnovabile un numero indefinito di volte.
Il Marchio Comunitario assicura al titolare un diritto esclusivo sul segno efficace in tutto il territorio dell'Unione Europea. La registrazione conferisce al suo titolare una protezione contro la riproduzione e l’imitazione del marchio senza il suo consenso, su tutto il territorio dell'Unione. Essa consente inoltre il trasferimenti e le licenze del medesimo diritto. Il titolare potrà pertanto impedire a terzi l'utilizzazione in commercio sul suolo comunitario, senza suo consenso, di segni identici o simili a quelli protetti dal suo marchio per i prodotti identici o affini. Il concetto di somiglianza riguarda il rischio di confusione per il pubblico di consumatori.
L'eventuale notorietà del marchio nell’ Unione Europea accresce la protezione di cui beneficia il marchio. In questi casi, l’interdizione all'utilizzo di segni identici si estende a prodotti o servizi diversi da quelli per i quali il marchio è stato registrato, se da tale utilizzazione venga attratto indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio o se da tale utilizzo possa derivare a questi un pregiudizio.
Il Marchio Comunitario può decadere per il mancato uso serio ed effettivo per un periodo ininterrotto di cinque anni successivo alla registrazione, per volgarizzazione del marchio (cioè quando il marchio diviene denominazione generica di un prodotto o di un servizio), quando il suo uso possa indurre in errore il pubblico dei consumatori. Inoltre il Marchio Comunitario può essere dichiarato nullo quando è stato registrato dal non titolare, quando il richiedente la registrazione ha agito in mala fede, quando il marchio è carente di capacità distintiva.
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