Il Brevetto

by Avv. Nicola Ferrante
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Un'invenzione può avere carattere materiale ed essere quindi un dispositivo, un prodotto, una sostanza, oppure carattere immateriale ed essere quindi un metodo, un procedimento . Per brevettare un'idea inventiva, cioè un'idea che risolve un problema tecnico, non è necessario costruire un prototipo, né spiegare con precisione i principi fisici in base ai quali il dispositivo funziona.

Il Codice della Proprietà Industriale afferma che possono costituire oggetto di brevetto tutte le invenzioni di ogni settore della tecnica che sono nuove, che implicano un'attività inventiva e che sono atte ad avere un'applicazione industriale. Quindi un'invenzione per essere brevettabile deve avere almeno queste tre proprietà. Non possono invece essere oggetto di brevetto le scoperte, le teorie scientifiche o i metodi matematici, i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per gioco o per attività commerciali, i programmi per elaboratore, le presentazioni di informazioni.

I programmi per elaboratore non possono essere brevettati in quanto tali e per la loro protezione si ricorre alla legge sul diritto d'autore.

Non possono inoltre costituire oggetto di brevetto i metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e i metodi di diagnosi applicati al corpo umano animale, ma tuttavia è possibile brevettare metodi terapeutici o diagnostici . E’ esclusa la brevettabilità  delle razze animali e dei procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali e vegetali quali ad esempio incroci e selezioni. Sono invece brevettabili i procedimenti microbiologici e i prodotti ottenuti mediante tali procedimenti come virus o microorganismi. Il codice della proprietà industriale stabilisce che la protezione attribuita da un brevetto ad un materiale biologico si estende a tutti i materiali biologici da esso derivati e dotati delle stesse di proprietà.

Uno dei punti essenziali per la registrabilità di un’invenzione è la sua novità. Un'invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato dell'arte, che è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all'estero, prima del decorso della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o tramite  qualsiasi altro mezzo. La novità deve quindi essere assoluta a livello planetario e un oggetto già esistente in un paese non può essere registrato in un altro paese. La divulgazione di un'invenzione, anche se fatta dallo stesso autore, è preclusiva della possibilità di brevettare la stessa.

La divulgazione può anche avvenire mediante una pubblicazione in cui l'invenzione sia descritta in maniera sufficientemente dettagliata e si ha divulgazione anche esponendo la propria idea a persone che siano in grado di capirla e comunicarla ad altri.

Inoltre, un brevetto o una domanda di brevetto è considerato non nuovo se ciò che viene rivendicato può essere derivato direttamente e in modo non ambiguo da altre invenzioni già note.

Altro principio fondamentale nella procedura di richiesta di un brevetto è il principio di priorità, che stabilisce che chiunque abbia depositato, in uno Stato facente parte della convenzione di Parigi o di un’altra convenzione internazionale, una domanda diretta ad ottenere un titolo di proprietà industriale, gode di un diritto di priorità della durata di dodici  mesi per l'estensione all'estero della sua domanda, a partire dalla data di deposito della prima domanda.

Il Codice della Proprietà Industriale stabilisce che un'invenzione è tale se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente allo stato della tecnica. Per persona esperta del ramo si intende un tecnico che conosce tutto ciò che è stato pubblicato o fa parte dello stato della tecnica alla data del deposito della domanda di brevetto. Il ramo dell'esperto medio può essere quello di applicazione o di produzione e in alcuni casi può essere anche multisettoriale.

Un'invenzione brevettabile deve essere atta ad avere  un'applicazione industriale, dove con industria si intende qualsiasi tipo di industria, anche quella agricola, il commercio, la produzione. Ciò comunque non significa che l'invenzione debba essere applicabile su larga scala, potendo anche essere inadatta alla produzione di massa. Diversamente, un'invenzione che non funzioni o che  non dia risultati pratici manca dei requisiti  minimi per la brevettabilità.

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